Onorevoli Colleghi! - La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare», costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della tradizione culturale locale, da tutelare e valorizzare. Il canto popolare non rappresenta semplicemente un momento musicale; in esso appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità. La riscoperta del substrato sonoro, come risorsa storica da rivalutare e fare apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio. La ricerca di vissuti musicalmente formalizzati è complessa e faticosa, l'acquisizione del materiale sul campo, la selezione in base a originalità e rilevanza comunicativa, la catalogazione e l'analisi strutturale del contenuto ne sono gli aspetti principali. L'acquisizione di canti originali, da parte degli esigui depositari delle tradizioni, serve a documentare lo studioso e, spesso, gli stessi canti risultano del tutto improponibili in forma originale alla fruizione da parte delle generazioni più giovani. La musica è viva, si evolve e si modifica nel tempo di pari passo con la società contemporanea. La musica popolare è influenzata dalla musica colta che a sua volta la influenza: si sperimentano nuovi ritmi, nuove sonorità, e tutti rispecchiano fedelmente un modo di essere di una comunità. Attraverso la passione per la musica, le bande, i cori e i gruppi di musica e di danza popolare (folkloristici) sono lo strumento fondamentale in questa opera di ricerca e di elaborazione, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti musicali che oggi
rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di strumentazioni moderne.

 

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Purtroppo il sostegno attualmente rivolto a queste realtà da parte della normativa in vigore è irrilevante: la legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40 prevede la concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento e contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui. Tale situazione fa sì che le formazioni bandistiche, corali e i gruppi di musica e di danza popolare, oltre a non avere l'adeguato sostegno per la promozione delle loro attività culturali, incontrano numerose difficoltà anche solo per la loro sopravvivenza. La presente proposta di legge mira ad attribuire il meritato riconoscimento alla cultura musicale popolare e a quanti, da anni, promuovono la conoscenza e l'insegnamento di essa. In particolare si definiscono, all'articolo 3, le associazioni di musica popolare, destinatarie dei contributi e delle agevolazioni previsti dall'articolo 7. Alle regioni compete l'attribuzione della qualifica di «associazione di musica popolare», previa verifica dell'esistenza di determinati requisiti. In materia di formazione, l'articolo 4 prevede la competenza delle regioni e delle province per l'istituzione di corsi di formazione pluriennali per conseguire il diploma di maestri direttori di bande e cori, nonché per favorire la diffusione e la conoscenza della musica popolare nelle scuole dell'obbligo, attraverso l'intervento di personale abilitato facente parte di bande e di cori amatoriali e la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche. Al Ministero dei beni e delle attività culturali sono riconosciute competenze per il sostegno finanziario delle associazioni di musica popolare, per la promozione e la diffusione della musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero delle comunicazioni e l'istituzione di un archivio nazionale; nonché per l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare».
 

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